Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Capo 1
Art. 11
In vigore dal 9 ago 1968
Salvo quanto è precisato nei comma quinto e sesto del presente articolo, per la validità delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi sia rappresentata almeno la metà dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia.
Ciascun ente partecipante dispone di tanti voti quante sono le sue quote di partecipazione ai fondi di garanzia.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono gli enti partecipanti presenti o rappresentati, salvo i casi previsti dal comma quinto e sesto del presente articolo.
Le votazioni debbono essere fatte a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione.
Per la validità delle deliberazioni sugli oggetti di cui al paragrafo "c)" dell', occorre l'intervento della rappresentanza di almeno tre quinti dei fondi di garanzia e la maggioranza di almeno i quattro quinti dei voti degli enti partecipanti presenti e rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni sugli argomenti di cui al paragrafo "d)" dello stesso , occorre l'intervento della rappresentanza di almeno la metà dei fondi di garanzia e la totalità dei voti degli enti partecipanti presenti e rappresentati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-11