Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 2

Art. 12

In vigore dal 9 ago 1968
L'istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto di sette membri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli enti partecipanti. I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio amministrativo nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.
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Art. 12 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo