Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 1

Art. 10

In vigore dal 9 ago 1968
La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo