Art. 10
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 1

Art. 10

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In vigore dal 9 ago 1968
La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-10