Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo II

Art. 5

In vigore dal 9 ago 1968
I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo .
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Art. 5 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo