Art. 5
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo II

Art. 5

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In vigore dal 9 ago 1968
I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-5