Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Titolo II
Art. 5
9 / 32In vigore dal 9 ago 1968
I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-5