Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo II

Art. 3

In vigore dal 9 ago 1968
Il patrimonio dell'istituto è costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo