Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo III

Art. 6

In vigore dal 3 set 1969
Sono organi dell'istituto: l'assemblea dei partecipanti; il consiglio di amministrazione; il presidente; il collegio sindacale; il comitato consultivo; il direttore generale.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-6

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Art. 6 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo