Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Capo 1
Art. 7
In vigore dal 9 ago 1968
L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti. Ogni partecipante può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera.
Nessun partecipante può disporre di più di una delega.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ha il potere di sostituirlo ai sensi del presente statuto.
Le funzioni di segretario sono affidate al segretario del consiglio di amministrazione.
Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-7