Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo VI

Art. 30

In vigore dal 25 lug 1972
L'esercizio amministrativo dell'istituto coincide con l'anno solare e si chiude quindi al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio, sindacale. Gli utili annuali della gestione vengono assegnati: 1) per un decimo alla costituzione e all'incremento dei fondi di riserva; 2) per i residui nove decimi: a) agli enti partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore b) la parte ancora restante a fondi di riserva.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-30

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Art. 30 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo