Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo V

Art. 27

In vigore dal 9 ago 1968
Gli enti partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni locali dell'istituto, e pertanto: a) ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme e alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'istituto; b) assistono ed agevolano i richiedenti al fine della produzione dei certificati e di tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni; e) trasmettono le domande di mutuo alla direzione dello istituto, corredate di tutti i documenti prescritti e munite dei loro parere; d) provvedono altresì: 1) alla stipulazione dei mutui, secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'istituto; 2) all'incasso delle semestralità di ammortamento e degli altri importi dovuti all'istituto; 3) al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte; 4) a tutte le altre operazioni di competenza dell'istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione.
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Art. 27 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo