Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Titolo VI
Art. 30
31 / 32In vigore dal 25 lug 1972
L'esercizio amministrativo dell'istituto coincide con l'anno
solare e si chiude quindi al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile
all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di
amministrazione e del collegio, sindacale.
Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:
1) per un decimo alla costituzione e all'incremento dei fondi di riserva;
2) per i residui nove decimi:
a) agli enti partecipanti, a titolo di dividendo per le
quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore
b) la parte ancora restante a fondi di riserva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-30