Art. 2
In vigore dal 9 ago 1968
L'istituto predetto è autorizzato ad esercitare, nel territorio della Regione toscana il credito fondiario ed edilizio in conformità delle disposizioni vigenti in materia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 giugno 1968
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Regis trato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 48. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-rd-2