Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo VII

Art. 31

In vigore dal 9 ago 1968
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore. Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO
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Art. 31 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo