Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Titolo V
Art. 29
In vigore dal 9 ago 1968
Gli enti partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad essi delegati dall'istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-29