Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo V

Art. 29

In vigore dal 9 ago 1968
Gli enti partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad essi delegati dall'istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.
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Art. 29 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo