Art. 29
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo V

Art. 29

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In vigore dal 9 ago 1968
Gli enti partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad essi delegati dall'istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-29