Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo IV

Art. 26

In vigore dal 9 ago 1968
Per lo svolgimento delle operazioni l'istituto può assumere proprio personale e valersi altresì dell'opera di liberi professionisti. Presso l'istituto può inoltre essere distaccato, in via saltuaria o permanente, personale appartenente agli enti partecipanti, il personale così distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze dei rispettivi enti che l'hanno fornito, ai quali compete il rimborso della relativa spesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-26

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Art. 26 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo