Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Titolo VII
Art. 31
32 / 32In vigore dal 9 ago 1968
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-31