Art. 31
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaTitolo VII

Art. 31

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In vigore dal 9 ago 1968
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore. Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-31