Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 2

Art. 14

In vigore dal 25 lug 1972
Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze consiliari. Tale medaglia potrà essere corrisposta anche per la partecipazione alle sedute di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio. In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata. A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-14

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Art. 14 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo