Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Capo 2
Art. 19
In vigore dal 3 set 1969
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza
dell'assemblea.
Senza deflettere dalla generalità, esso delibera fra l'altro:
1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre
all'assemblea;
2) sulla convocazione delle assemblee e sul relativo ordine
del giorno;
3) sulla formazione dei bilanci annuali da sottoporre
all'assemblea;
4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi
dal, l'istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato
consultivo;
5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che
la alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla
disciplina del loro mercato;
6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto;
7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi
provvedimenti nonché su tutti i provvedimenti riflettenti il
personale dell'istituto;
8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia
agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia, fatta eccezione per i giudizi di esecuzione nei confronti dei mutuatari, per i quali l'iniziativa è demandata al direttore generale, come previsto al successivo ;
9) sulla nomina di tre dei componenti il comitato consultivo di cui al successivo ;
10) sulla vendita degli immobili di cui l'istituto sia
rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia
acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;
11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a
garanzia di mutui ove permanga un credito dell'istituto;
12) sui compiti e le responsabilità da attribuire agli enti
partecipanti nell'ordinamento generale dell'istituto;
13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'istituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-19