Art. 19
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 2

Art. 19

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In vigore dal 3 set 1969
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea. Senza deflettere dalla generalità, esso delibera fra l'altro: 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea; 2) sulla convocazione delle assemblee e sul relativo ordine del giorno; 3) sulla formazione dei bilanci annuali da sottoporre all'assemblea; 4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dal, l'istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato consultivo; 5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che la alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del loro mercato; 6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto; 7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti nonché su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'istituto; 8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia, fatta eccezione per i giudizi di esecuzione nei confronti dei mutuatari, per i quali l'iniziativa è demandata al direttore generale, come previsto al successivo ; 9) sulla nomina di tre dei componenti il comitato consultivo di cui al successivo ; 10) sulla vendita degli immobili di cui l'istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti; 11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui ove permanga un credito dell'istituto; 12) sui compiti e le responsabilità da attribuire agli enti partecipanti nell'ordinamento generale dell'istituto; 13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'istituto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-19