Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Capo 2
Art. 20
In vigore dal 25 lug 1972
Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità, la proposta s'intende respinta.
I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha
presieduto l'adunanza, e dal consigliere-segretario. Copie ed estratti dei verbali potranno essere rilasciati con la firma di autenticazione di una sola persona, con il seguente ordine prioritario: presidente, vice presidente, consigliere anziano, consigliere-segretario, con l'intesa, che, di fronte ai terzi, la firma di uno dei predetti - dal vice presidente, compreso, in poi - farà fede dell'assenza o dell'impedimento della persona o persone che lo precedono nell'ordine.
I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi
dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o
indirettamente interessati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-20