Art. 20
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 2

Art. 20

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In vigore dal 25 lug 1972
Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità, la proposta s'intende respinta. I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal consigliere-segretario. Copie ed estratti dei verbali potranno essere rilasciati con la firma di autenticazione di una sola persona, con il seguente ordine prioritario: presidente, vice presidente, consigliere anziano, consigliere-segretario, con l'intesa, che, di fronte ai terzi, la firma di uno dei predetti - dal vice presidente, compreso, in poi - farà fede dell'assenza o dell'impedimento della persona o persone che lo precedono nell'ordine. I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-20