Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 2

Art. 17

In vigore dal 9 ago 1968
Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, ed affida ad uno degli altri componenti le mansioni di segretario sia del consiglio sia delle assemblee.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-17

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Art. 17 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo