Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 2

Art. 18

In vigore dal 3 set 1969
Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nel cast di urgenza la convocazione può essere fatta anche telegraficamente con preavviso di almeno due giorni interi. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione per le sedute segrete, interviene, con voto consultivo, il direttore generale.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-18

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Art. 18 Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo