Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Capo 2
Art. 18
In vigore dal 3 set 1969
Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nel cast di urgenza la convocazione può essere fatta anche telegraficamente con preavviso di almeno due
giorni interi.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di
almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione per le sedute segrete, interviene, con voto consultivo, il direttore generale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-18