Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Capo 2
Art. 14
18 / 32In vigore dal 25 lug 1972
Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una
medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze consiliari. Tale medaglia potrà essere corrisposta anche per la partecipazione alle sedute di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni
connesse ad esigenze di servizio.
In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.
A coloro che risiedono in località diversa dalla sede
dell'Istituto compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-14