Art. 16
Statuto Istituto di Credito Fondiario della ToscanaCapo 2

Art. 16

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In vigore dal 9 ago 1968
I componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso gli enti partecipanti, decadono contemporaneamente dalla carica di amministratore dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-16