Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana›Capo 2
Art. 16
20 / 32In vigore dal 9 ago 1968
I componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso gli enti partecipanti, decadono contemporaneamente dalla carica di amministratore dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-08;822#art-sid-16