Accordo
Art. 6
In vigore dal 6 feb 1969
Le autorità dei due Paesi esamineranno favorevolmente la realizzazione in coproduzione di film di qualità internazionale tra l'Italia, la Francia ed i Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione, le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di esame, caso per caso.
1. - La commissione mista, di cui all', fissa ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale.
2. - Nessuna partecipazione minoritaria può essere inferiore, in questi film, al 20% del costo.
3. - Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione non superi il 20% del costo, può essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici.
4. - Il contratto di un film di coproduzione tripartita deve designare un coproduttore delegato la cui partecipazione non sarà inferiore al 40% del costo. Nel caso in cui le partecipazioni sono tra loro equivalenti, le autorità competenti dei due Paesi possono accordare una deroga a questa regola della partecipazione minima.
5. - Il contratto di un film di coproduzione quadripartita deve designare un coproduttore delegato la cui partecipazione non sarà inferiore al 30% del costo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-6