Accordo

Art. 11

In vigore dal 6 feb 1969
I. - Nel caso in cui un film di coproduzione è esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, in linea di massima, sul contingente del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria. II. - Nel caso di film con uguale partecipazione dei due Paesi esso è imputato sul contingente del Paese che ha le migliori possibilità di esportazione. In caso di difficoltà, il film è imputato sul contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalità. III. - Se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di pieno diritto, alla pari dei film nazionali, di questa possibilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Esecuzione degli accordi di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania del 27 luglio 1966 e tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966. — Testo vigente | Portale Normativo