Accordo
Art. 11
In vigore dal 6 feb 1969
I. - Nel caso in cui un film di coproduzione è esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, in linea di massima, sul contingente del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria.
II. - Nel caso di film con uguale partecipazione dei due Paesi esso è imputato sul contingente del Paese che ha le migliori possibilità di esportazione.
In caso di difficoltà, il film è imputato sul contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalità.
III. - Se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di pieno diritto, alla pari dei film nazionali, di questa possibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-11