Accordo
Art. 15
In vigore dal 6 feb 1969
Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma e sostituisce quello del 7 ottobre 1961.
Esso è valido fino al 31 dicembre 1966.
Esso è rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione salvo denuncia di una delle parti contraenti con un preavviso scritto di almeno tre mesi.
Esso è redatto in duplice esemplare in lingua italiana e francese, le due versioni facendo ugualmente fede.
Fatto a Parigi, il 1 agosto 1966
Per il Governo della Repubblica italiana
Giovanni FORNARI
Per il Governo della Repubblica francese
Olivier WORMSER
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-15