Accordo

Art. 15

In vigore dal 6 feb 1969
Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma e sostituisce quello del 7 ottobre 1961. Esso è valido fino al 31 dicembre 1966. Esso è rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione salvo denuncia di una delle parti contraenti con un preavviso scritto di almeno tre mesi. Esso è redatto in duplice esemplare in lingua italiana e francese, le due versioni facendo ugualmente fede. Fatto a Parigi, il 1 agosto 1966 Per il Governo della Repubblica italiana Giovanni FORNARI Per il Governo della Repubblica francese Olivier WORMSER Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-15

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Art. 15 Esecuzione degli accordi di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania del 27 luglio 1966 e tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966. — Testo vigente | Portale Normativo