Accordo
Art. 16
In vigore dal 6 feb 1969
Il presente accordo entra in vigore dalla data della firma ed è valido fino al 31 dicembre 1966. Tuttavia i film, le cui istanze di ammissione ai benefici della coproduzione sono state presentate alle autorità competenti delle Parti contraenti nel periodo 1 gennaio 11 novembre 1965, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, la cui lavorazione sia stata iniziata entro l'11 dicembre 1965, possono essere riconosciuti di coproduzione, a tutti gli effetti, secondo le norme del Protocollo del 1 giugno 1962, relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia, modificato dallo scambio di note tra l'ambasciatore d'Italia a Bonn ed il Ministro per gli esteri tedesco in data 13 novembre 1963-4 dicembre 1963. Inoltre i film, le cui istanze sono state presentate a partire dal 12 novembre 1965 sino alla data della firma del presente accordo, possono essere riconosciuti di coproduzione, a tutti gli effetti, se conformi alle disposizioni dell'accordo stesso, salvo per quanto riguarda i costi minimi previsti dall' e dall'.
Il presente accordo è rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti, con un preavviso scritto di almeno tre mesi.
Fatto a Bonn il 27 luglio 1966 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, le due versioni facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
Mario LUCIOLLI
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Rolf LAHR
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-16