Accordo
Art. 5
In vigore dal 6 feb 1969
I. - Il costo di un film di coproduzione non può essere inferiore a 1.400.000 franchi francesi.
II. - La partecipazione minoritaria non può essere inferiore, per ciascun film, al 30% del costo di produzione del film.
III. - 1) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente comportare una partecipazione tecnica ed artistica effettiva ed almeno un aiuto-regista, un autore, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario.
2) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista italiano o di un regista francese rispondente ai requisiti previsti dall'.
IV. - Deroghe eccezionali alle disposizioni dei paragrafi precedenti possono essere accordate dalle autorità dei due Paesi per film di indubbio valore artistico e per film di carattere spettacolare.
Per i film di questa seconda categoria, il costo di produzione non può essere inferiore a 2.500.000 Franchi francesi.
La partecipazione del coproduttore minoritario non può essere inferiore al 20% del costo del film.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-5