Accordo

Art. 9

In vigore dal 6 feb 1969
Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario. L'inosservanza di tale norma comporta la perdita del beneficio della coproduzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-9

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