Accordo
Art. 13
In vigore dal 6 feb 1969
Le autorità cinematografiche dei due Paesi fissano di comune accordo le regole di procedura della coproduzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-13