Accordo
Art. 8
In vigore dal 6 feb 1969
L'istanza, per ammettere un film al beneficio dell'accordo di coproduzione, deve essere presentata alle autorità competenti 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-8