Accordo

Art. 3

In vigore dal 6 feb 1969
Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o, altrimenti, un negativo, ed un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo. I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana, francese o in versione bilingue italo-francese. Le scene di primo piano debbono essere girate nelle due versioni. La registrazione del suono deve essere effettuata in presa diretta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-3

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Art. 3 Esecuzione degli accordi di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania del 27 luglio 1966 e tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966. — Testo vigente | Portale Normativo