Accordo

Art. 1

In vigore dal 6 feb 1969
Accordo di coproduzione cinematografica italo-francese Le autorità italiane e francesi constatano con soddisfazione i risultati generali della politica cinematografica seguita dai due Paesi. Esse decidono di continuare tale politica adoperandosi a svilupparla nel quadro del presente accordo. Le autorità responsabili sono convinte che l'unione degli sforzi e dei mezzi delle industrie cinematografiche italiana e francese, attraverso gli scambi e la coproduzione, continuerà a contribuire efficacemente alla diffusione delle culture nazionali e della civiltà cui si ispirano i due Paesi e favorirà la loro espansione economica. Le autorità dei due Paesi decidono che i film idonei, per la loro qualità tecnica e per il loro valore artistico o spettacolare, a giovare al prestigio delle cinematografie italiana e francese, potranno essere ammessi a beneficiare dei vantaggi accordati dalle stesse autorità alle coproduzioni tra i due Paesi. I film di lungo metraggio realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente accordo sono considerati come film nazionali dalle autorità dei due Paesi. Essi godono di pieno diritto dei vantaggi che ne risultano in base alle disposizioni vigenti o di quelle che potrebbero essere emanate in ognuno dei due Paesi. Questi vantaggi sono acquisiti soltanto dal produttore del Paese che li concede. Le autorità competenti del Paese coproduttore maggioritario possono chiedere alle autorità dell'altro Paese di sospendere il beneficio dei vantaggi finanziari al coproduttore minoritario qualora questi non abbia adempiuto ai suoi obblighi finanziari verso il coproduttore maggioritario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo