Accordo

Art. 4

In vigore dal 6 feb 1969
Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora a questi film come pure per l'importazione o l'esportazione in ciascun Paese del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-4

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Art. 4 Esecuzione degli accordi di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania del 27 luglio 1966 e tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966. — Testo vigente | Portale Normativo