Art. 4
Accordo

Art. 4

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In vigore dal 6 feb 1969
Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora a questi film come pure per l'importazione o l'esportazione in ciascun Paese del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-4