Accordo

Art. 2

In vigore dal 6 feb 1969
Per essere ammessi al regime della coproduzione, i coproduttori debbono dimostrare di avere una organizzazione valida per la scelta degli elementi tecnici ed artistici chiamati a partecipare alla realizzazione del film. Per assicurare il miglior funzionamento delle coproduzioni, il progetto di un film può ottenere il beneficio della coproduzione solo se il produttore maggioritario responsabile è qualificato per la sua attività professionale e, in particolare, se egli ha prodotto almeno tre film nazionali o maggioritari nel corso dei tre anni precedenti. Deroghe eccezionali possono essere concesse dalle autorità del Paese maggioritario. I coproduttori debbono, inoltre, dimostrare di disporre di un finanziamento che permetta loro di portare a buon fine la produzione. Un produttore non può beneficiare dei vantaggi dell'accordo per produrre un film a partecipazione minoritaria se non ha prodotto, nei due anni precedenti, un film nazionale o di coproduzione a partecipazione maggioritaria, riconosciuto nazionale. Il numero di film che un produttore può realizzare in coproduzione a partecipazione minoritaria non può superare il doppio dei film che egli ha realizzato come film nazionali o di coproduzione a partecipazione maggioritaria. I registi, tecnici ed interpreti stranieri, che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione di film di coproduzione come appartenenti al Paese di residenza. Tuttavia, i francesi che risiedono e lavorano abitualmente in Italia e gli italiani che risiedono e lavorano abitualmente in Francia non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalità. La partecipazione di interpreti non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori non può essere ammessa che eccezionalmente e previa intesa fra le autorità dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film. Possono essere autorizzate le riprese di esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, qualora l'azione del film e le condizioni tecniche della sua realizzazione lo esigano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-2

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