Accordo
Art. 10
In vigore dal 6 feb 1969
Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti dei due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-10