Art. 10
Accordo

Art. 10

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In vigore dal 6 feb 1969
Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti dei due Paesi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-10