Accordo
Art. 12
In vigore dal 6 feb 1969
I film di coproduzione debbono essere presentati con la dicitura "coproduzione italo-francese" oppure "coproduzione franco-italiana".
Tale dicitura deve essere oggetto di un quadro separato nei titoli di testa e figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale ed in occasione della presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali ed in particolare ai festival Internazionali.
In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria.
I film a partecipazione uguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-12