Accordo

Art. 14

In vigore dal 6 feb 1969
Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista è convocata ogni anno alternativamente in Italia ed in Francia, ad iniziativa delle amministrazioni competenti. Tuttavia, in caso di modifiche importanti nella legislazione interna di uno dei due Paesi, una sessione sarà convocata in via eccezionale nel termine di un mese. La delegazione italiana è presieduta dal direttore generale dello spettacolo. La delegazione francese è presieduta dal direttore generale del Centro nazionale della cinematografia. Essi sono assistiti da funzionari e da esperti all'uopo designati. Tale commissione ha il compito di esaminare e di risolvere le difficoltà di applicazione del presente accordo, di studiarne le eventuali modifiche e di proporre le condizioni per il suo rinnovo. Oltre la sessione annuale, ogni amministrazione ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-14

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