Art. 1

In vigore dal 6 feb 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti accordi cinematografici: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, concluso a Bonn il 27 luglio 1966; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 1 agosto 1966. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 aprile 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - TOLLOY - CORONA Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1969 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 135. - GRECO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo