Art. 1
In vigore dal 6 feb 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti accordi cinematografici:
a) Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, concluso a Bonn il 27 luglio 1966;
b) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 1 agosto 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 aprile 1968
SARAGAT
MORO - FANFANI - TOLLOY - CORONA
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 135. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-rd-1