Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo VI
Art. 34
In vigore dal 5 mar 1968
Le persone indicate negli del presente regolamento, che, all'atto della sua entrata in vigore, esercitano una delle professioni proprie della gente dell'aria, devono, entro sei mesi, presentare all'ente domanda in carta legale, tendente ad ottenere l'iscrizione negli albi o nel registro.
Il consiglio direttivo può esentare le persone anzidette dal presentare i documenti prescritti dagli articoli su accennati, qualora venga accertato diversamente il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.
Il numero progressivo con il quale a termini degli del presente regolamento, deve essere contraddistinta ogni iscrizione, è attribuito, per le persone contemplate dal presente articolo, secondo l'anzianità di esercizio della professione da parte dell'iscritto e, in caso di pari anzianità, in base alla maggiore età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-34