Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo V
Art. 33
In vigore dal 5 mar 1968
Il comandante dell'aeromobile è nominato dall'esercente il quale può in ogni momento dispensarlo dal comando, salvi in ogni caso i diritti derivanti dal rapporto d'impiego.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-33