Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria›Titolo VI
Art. 37
In vigore dal 5 mar 1968
I marconisti (radiotelegrafisti e radiotelefonisti) e i motoristi, che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento abbiano esercitato professionalmente almeno per un anno le rispettive funzioni possono ottenere l'iscrizione nella qualifica superiore della loro specialità, anche quando siano sprovvisti dei titoli richiesti.
Storico versioni
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