Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo VI

Art. 37

In vigore dal 5 mar 1968
I marconisti (radiotelegrafisti e radiotelefonisti) e i motoristi, che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento abbiano esercitato professionalmente almeno per un anno le rispettive funzioni possono ottenere l'iscrizione nella qualifica superiore della loro specialità, anche quando siano sprovvisti dei titoli richiesti.
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Art. 37 Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria. — Testo vigente | Portale Normativo