Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo VI

Art. 35

In vigore dal 5 mar 1968
I piloti, gli ufficiali di rotta, i marconisti (radiotelegrafisti e radiotelefonisti), i motoristi ed i capiscalo che, all'atto della entrata in vigore del presente regolamento, si trovino in regolare servizio presso aziende aeronautiche civili da almeno un anno, conservano la loro qualifica e come tali sono iscritti negli albi o nel registro, anche se sprovvisti dei titoli richiesti dal presente regolamento.
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Art. 35 Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria. — Testo vigente | Portale Normativo