Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo IV

Art. 30

In vigore dal 22 mag 1998
Per il conseguimento dei titoli professionali previsti dallo art. 739 del codice della navigazione è necessario il possesso: 1) del diploma di maturità classica o scientifica o altro titolo equipollente per il comandante superiore, primo comandante, comandante ed ufficiali di rotta e per i piloti istruttori (di voli strumentali); 2) del diploma di licenza di scuola media o altro titolo equipollente per tutti gli altri titoli professionali e per il comandante di aeromobile adibito a lavoro aereo, il cui peso massimo al decollo non superi kg. 5.700. Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-01;1411#art-rss-30

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Art. 30 Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria. — Testo vigente | Portale Normativo